Lo statuto Frequentatori

Lo statuto Frequentatori

Statuto dell’Associazione DLF Frequentatori
Roma, 30 giugno 1998
Approvato con Atto Costitutivo il 30/6/1998 innanzi al Notaio Paolo Farinaro in Roma;
Modificato dall’Assemblea dei Soci in data 17/12/1998
· Art. 1 – Costituzione, Denominazione, Sede e Durata
· Art. 2 – Finalità e scopi
· Art. 3 – Adesione all’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario
· Art. 4 – Soci
· Art. 5 – Acquisizione e perdita della qualità di Socio
· Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci
· Art. 7 – Organi dell’Associazione
· Art. 8 – Assemblea dei Soci
· Art. 9 – Consiglio Direttivo
· Art. 10 – Attribuzioni e funzionamento del Consiglio Direttivo
· Art. 11 – Il Presidente
· Art. 12 – Il Vice Presidente
· Art. 13 – Esercizio finanziario
· Art. 14 – Sedi Territoriali
· Art. 15 – Entrate e Patrimonio
· Art. 16 – Collegio dei Sindaci
· Art. 17 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i soci
· Art. 18 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i componenti gli Organi
· Art. 19 – Controversie
· Art. 20 – Modifiche dello Statuto
Art. 1 – Costituzione, Denominazione, Sede e Durata
È costituita l’Associazione denominata “Associazione Frequentatori del Dopolavoro Ferroviario”, in
sigla “Frequentatori del DLF”, la quale è disciplinata dal presente Statuto e dalle vigenti leggi in
materia.
Essa ha sede in Roma, Via Bari 20.
La durata dell’Associazione è stabilita all’anno 2100.
Art. 2 – Finalità e scopi
L’Associazione Frequentatori del DLF non ha fini di lucro.
L’Associazione Frequentatori del DLF ha come finalità precipua il proficuo impiego del tempo
libero dei soci anche attraverso la partecipazione alle attività culturali, formative, ricreative,
turistiche, sportive dilettantistiche, sociali ed assistenziali promosse ed attuate dall’Associazione
Nazionale DLF e dalle Associazioni DLF ad essa aderenti.
L’Associazione DLF Frequentatori, nel perseguimento delle sue finalità è impegnata a promuovere
l’immagine, il ruolo e la conoscenza del mondo ferroviario in tutti i suoi aspetti.
Art. 3 – Adesione all’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario
L’Associazione aderisce all’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario con sede in Roma, Via
Bari 20.
Ne accetta le norme statutarie e regolamentari, ne condivide gli indirizzi, gli scopi e le finalità e si
conforma alle sue direttive.
Il venir meno dell’adesione, per qualsiasi motivo, all’Associazione Nazionale DLF comporta
l’automatico scioglimento dell’Associazione.
Art. 4 – Soci
Possono divenire Soci, senza discriminazione di carattere politico, religioso o di razza:
· il coniuge, i figli ed i genitori dei dipendenti e/o degli ex dipendenti della Società FS;
· tutti coloro che sono interessati all’attività associativa condividendone gli scopi e le finalità
istituzionali.
I Soci dell’Associazione Frequentatori del DLF possono usufruire dei servizi dell’Associazione
Nazionale DLF e delle Associazioni DLF ad essa aderenti secondo le modalità, i criteri ed i limiti da
esse stabiliti.
Art. 5 – Acquisizione e perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si acquista, previa accettazione della domanda di iscrizione, con il versamento
della quota sociale.
L’iscrizione è annuale ed avviene secondo criteri e modalità stabilite dall’Associazione Nazionale
DLF.
La qualità di Socio si perde:
· per mancato versamento della quota sociale nel termine fissato dall’Associazione
Nazionale DLF;
· per dimissioni;
· per radiazione ai sensi dell’art. 17 del presente Statuto;
· per decadenza ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto.
La qualità di Socio è elemento essenziale per partecipare alla vita attiva dell’Associazione, alle
consultazioni elettorali e per ricoprire cariche sociali interne.
I Soci che partecipano alle consultazioni elettorali e che vengono eletti a ricoprire cariche sociali,
nonché i loro eventuali successori, in caso di dimissioni o decadenza, devono possedere la
qualifica di socio, senza soluzioni di continuità, dalla data stessa delle elezioni.
Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci
Tutti i Soci hanno eguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni del presente Statuto.
In particolare i Soci maggiorenni hanno diritto di voto:
· per l’elezione degli Organi direttivi dell’Associazione;
· per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti;
· per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto annuale.
I Soci hanno altresì diritto:
· di frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi in cui vengono svolte le attività
dell’Associazione Frequentatori del DLF e delle Associazioni DLF aderenti all’Associazione
Nazionale DLF;
· di partecipare alle attività ed alle iniziative promosse dalle Associazioni DLF presenti sul
territorio nazionale, nonché fruire secondo modalità, criteri e limiti da esse stabilite di tutti
i servizi erogati.
I Soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e di ogni altra deliberazione
sociale assunta dagli Organi competenti nel rispetto dello Statuto stesso.
Art. 7 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione Frequentatori del DLF:
· l’Assemblea dei Soci;
· il Consiglio Direttivo;
· il Presidente;
· il Collegio dei Sindaci.
Art. 8 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci; le sue deliberazioni sono adottate in conformità al presente
Statuto ed a maggioranza dei voti dei presenti.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata mediante avviso da affiggere almeno 10 giorni prima
della data fissata per la riunione, nella sede sociale e nelle sedi territoriali di cui all’art. 14.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente più della metà dei Soci; in
seconda convocazione, anche nella stessa giornata, a distanza di almeno due ore, qualunque sia il
numero dei partecipanti.
Ogni Socio può rappresentare, con delega sottoscritta, un solo altro Socio.
L’Assemblea è convocata, almeno due volte l’anno per:
· l’approvazione del bilancio di previsione;
· l’approvazione del rendiconto annuale.
L’Assemblea è inoltre convocata:
· per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e regolamentari;
· per deliberare su altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo o su richiesta sottoscritta
da almeno il 10% dei soci;
· per deliberare il diniego della fiducia al Consiglio Direttivo, con il voto di almeno la metà
dei soci dell’Associazione Frequentatori del DLF.
L’Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, dal Socio più
anziano presente alla riunione ed è presieduta da un Socio eletto dall’assemblea medesima la
quale nomina anche un segretario e, occorrendo, due scrutatori.
I verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci verranno conservati in appositi registri ed affissi per
10 giorni nella sede sociale e nelle sedi territoriali.
Le delibere dell’Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci,
anche se assenti o dissenzienti o che si siano astenuti dal voto.
Art. 9 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’Organo deliberante dell’Associazione; si rinnova ogni quattro anni, salvo i
casi di scioglimento anticipato a norma del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
Tutti i soci maggiorenni sono elettori ed eleggibili.
Modalità e tempi per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio Direttivo sono stabilite dal
Regolamento elettorale approvato dall’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario.
Il Consigliere che non interviene, senza valido motivo, a tre sedute consecutive decade dalla
carica. La dichiarazione di decadenza deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver
chiesto per iscritto all’interessato i motivi dell’assenza ed aver valutato discrezionalmente la
validità delle giustificazioni addotte.
Art. 10 – Attribuzioni e funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione dell’Associazione
Frequentatori del DLF.
In particolare, il Consiglio Direttivo:
· tratta tutte le questioni di carattere generale;
· autorizza le entrate e le spese nei limiti, queste ultime, delle somme stanziate per i diversi
titoli dal bilancio preventivo;
· redige il bilancio preventivo, il rendiconto annuale e le note di variazione al bilancio stesso;
· decide sulla radiazione e sulla decadenza dei soci;
· elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l’Amministratoretesoriere
che provvede a predisporre la proposta di bilancio preventivo e consuntivo.
Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Il Consiglio è convocato almeno tre volte l’anno dal Presidente ed ogni qualvolta lo richiede 1/3
dei consiglieri o il Collegio dei Sindaci se costituito, con preavviso di almeno cinque giorni, salvo i
casi di comprovata urgenza.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto, su apposito registro, il relativo verbale che dovrà
essere sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente.
Art. 11 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti.
Il Presidente rappresenta l’Associazione Frequentatori del DLF. Egli ha, inoltre, le seguenti
attribuzioni:
· convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
· delega al Vice Presidente alcune fra le sue funzioni;
· dispone il pagamento delle spese correnti e la riscossione delle entrate, in conformità alle
deliberazioni del Consiglio;
· assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei rendiconti;
· esegue verifiche periodiche di cassa;
· cura l’esatta osservanza dello Statuto e del Regolamento da parte di tutti i Soci;
· esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio.
Per quanto riguarda gli impegni di natura finanziaria, il Presidente agisce con firma abbinata a
quella del Vice Presidente.
Il Presidente, inoltre, è responsabile:
· dell’esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale
dell’Associazione, sulla base delle direttive del Consiglio e degli atti predisposti
dall’Amministratore;
· della tenuta e conservazione delle scritture contabili e fiscali secondo gli artt. 2219 e 2220
del Codice Civile, nonché degli altri libri eventualmente previsti dagli Organi
dell’Associazione Nazionale DLF;
· di presentare periodicamente al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria
dell’Associazione;
· di predisporre tutti gli elementi al Consiglio Direttivo per la compilazione del bilancio
preventivo e del rendiconto annuale.
Art. 12 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti.
Sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza.
Coadiuva il Presidente ed esercita le eventuali deleghe ricevute.
Art. 13 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il termine di presentazione del bilancio di previsione da parte degli organi esecutivi è fissato al 15
novembre dell’anno che precede quello cui si riferisce ed il termine di approvazione è fissata al 30
novembre.
Il termine di presentazione del rendiconto annuale da parte degli organi esecutivi è fissato al 15
maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce ed il termine di approvazione è fissato al 31
maggio.
Il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale, entro 30 giorni dalla loro approvazione, devono
essere inviati all’Associazione Nazionale DLF.
Art. 14 – Sedi Territoriali
Per il conseguimento delle finalità istituzionali ed al fine di rendere fattiva la partecipazione degli
iscritti anche alle attività di altre Associazioni del tempo libero ed ampliare lo spirito di colleganza,
l’Associazione potrà istituire sedi territoriali.
L’attività delle sedi territoriali si svolge secondo le norme previste da apposito regolamento
emanato dall’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario.
Art. 15 – Entrate e Patrimonio
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
· dalle quote del tesseramento;
· da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
· da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili né rivalutabili.
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, l’Assemblea in seduta straordinaria
provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge
23/12/1996, n. 662, alla devoluzione del patrimonio dell’Associazione ad altra Associazione con
finalità analoghe che nel caso specifico viene individuata nell’Associazione Nazionale Dopolavoro
Ferroviario, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 16 – Collegio dei Sindaci
L’Assemblea dei Soci, per il controllo della gestione dell’Associazione, può nominare, fra i Soci
maggiorenni, un Collegio dei Sindaci composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.
Il Collegio dei Sindaci, ove costituito, dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili
una sola volta.
Il Collegio dei Sindaci, in linea generale, esercita le proprie funzioni secondo le norme e con le
responsabilità che il Codice Civile fissa, con particolare riferimento agli artt. 2403, 2404, 2405 e
2407 in quanto applicabili.
In particolare il Collegio dei Sindaci:
· esercita una funzione di controllo sulla regolarità degli atti amministrativi
dell’Associazione;
· predispone la relazione sulla situazione di bilancio e sull’andamento finanziario da
presentare con il consuntivo al Consiglio Direttivo per le deliberazioni di cui agli artt. 8 e
10 del presente Statuto;
· esegue periodicamente le verifiche di cassa e degli atti amministrativi.
I Sindaci possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea dei soci. Possono chiedere che siano messe a verbale osservazioni sugli argomenti
in discussione, limitatamente agli aspetti riguardanti la regolarità amministrativa degli atti.
Art. 17 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i Soci
Al Socio che viola quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento possono, da parte del Consiglio
Direttivo, essere inflitte le seguenti sanzioni:
· richiamo scritto per trasgressioni di lieve entità ai comportamenti di correttezza nei
rapporti interni all’Associazione con gli altri associati;
· sospensione dalle attività fino ad un massimo di 30 giorni per recidiva nelle trasgressioni
per le quali sia stato comminato il richiamo scritto;
· sospensione dalle attività con divieto di accesso ai locali da 30 a 120 giorni in caso di
ulteriore recidiva o di assunzione di cariche sociali in associazioni concorrenti;
· radiazione dall’Associazione per comportamenti che non consentono la prosecuzione del
rapporto associativo, e che hanno o avrebbero potuto arrecare danno materiale o morale
all’Associazione.
Contro i provvedimenti di sospensione dalle attività fino ad un massimo di 30 giorni non è
ammesso alcun reclamo o ricorso.
Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento
al Collegio dei Probiviri dell’Associazione Nazionale DLF, le cui decisioni sono inappellabili.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri debbono essere motivate; al
socio deve essere preventivamente contestato l’addebito con facoltà di essere ascoltato.
Art. 18 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i componenti gli Organi
I componenti degli Organi associativi che, nell’esercizio delle loro funzioni e competenze si
rendono responsabili di inadempienze ai doveri ed alle norme dello Statuto o dei Regolamenti o di
irregolarità nella gestione delle attività di pertinenza, sono passibili di decadenza dalla carica
rivestita su deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione, a maggioranza di 2/3 dei suoi
componenti, fatto salvo l’obbligo dei risarcimento di eventuali danni arrecati e connessi alle
inadempienze, trasgressioni o irregolarità.
I componenti degli Organi dei quali si discute, prima delle decisioni del Consiglio Direttivo, hanno
diritto di essere personalmente sentiti e di prendere visione delle contestazioni.
Il provvedimento di decadenza dalla carica o dall’incarico può essere impugnato ricorrendo al
Collegio dei Probiviri dell’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario, nel termine di 30 giorni
dalla comunicazione.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri può comunque decidere la decadenza di un Organo
dell’Associazione Frequentatori DLF qualora siano riscontrate mancanze di cui al primo comma. In
questo caso è ammesso, entro 30 giorni, ricorso al Consiglio Nazionale DLF dell’Associazione
Nazionale DLF che si pronuncia in via definitiva.
Art. 19 – Controversie
In caso di controversie fra i soci o fra i soci e l’Associazione, relativamente all’atto costitutivo o al
presente Statuto, sarà competente un Collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuno delle parti
ed il terzo dall’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario, il quale giudicherà secondo equità
e senza formalità di procedure, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al
giudizio dell’autorità giudiziaria.
Art. 20 – Modifiche dello Statuto
Le modifiche al presente Statuto deliberate dall’Assemblea dei Soci devono essere approvate
dall’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario ai fini della verifica dei requisiti necessari per
la convalida dell’adesione di cui all’art. 3 del presente Statuto.