Lo statuto dipendenti FS
Statuto dell’Associazione Nazionale DLF
Approvato dall’Assemblea Generale del DLF Nazionale a Roma il
giorno 1 aprile 2009
Art. 1 – Costituzione
Art. 2 – Denominazione e Sede
Art. 3 – Scopo e finalità
Art. 4 – Gestione dell’attività
Art. 5 – Entrate e patrimonio dell’Associazione DLF
Art. 6 – Beni in dotazione
Art. 7 – Esercizio finanziario
Art. 8 – Soci
Art. 9 – Diritti e doveri dei soci
Art. 10 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i soci
Art. 11 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i componenti gli Organi
Art. 12 – Organi dell’Associazione
Art. 13 – Cariche sociali
Art. 14 – Assemblea Generale del DLF
Art. 15 – Il Consiglio Nazionale
Art. 16 – La Giunta Nazionale
Art. 17 – Il Presidente Nazionale
Art. 18 – Il Direttore Amministrativo
Art. 19 – Il Collegio Nazionale dei Sindaci
Art. 20 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri
Art. 21 – Struttura tecnico-amministrativa
Art. 22 – Organismo di Vigilanza
Art. 23 – Collegio dei Sindaci Regionale e/o ex Compartimentale
Art. 24 – Coordinamento Regionale/ex Compartimentale
Art. 25 – Associazioni aderenti ripartite per regione
Art. 26 – Scioglimento dell’Associazione
Art. 27 – Regolamenti
Art. 28 – Modifiche dello Statuto
Art. 29 – Commissariamento
Art. 30 – Norma finale
Art. 31 – Entrata in vigore dello Statuto
Art. 1 – Costituzione
Il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto
Aziendale di Gruppo e Accordo di Confluenza 16.4.2003, in seguito
definiti Soci Fondatori, in conformità a quanto stabilito dall’art. 11, I.
20 maggio 1970 n. 300 ed in applicazione dell’art. 24 dell’accordo di
Confluenza al CCNL 16 aprile 2003 delle attività ferroviarie,
costituiscono l’Associazione Nazionale DLF alla quale aderiscono le
Associazioni Territoriali DLF i cui soci sono i ferrovieri in servizio ed in
quiescenza. Possono aderire all’Associazione Nazionale DLF altre
Associazioni che perseguano le medesime finalità secondo le norme di
legge e le disposizioni del presente Statuto. L’Associazione è
apartitica, democratica, svolge lo propria attività in forma autonoma e
non ha fini di lucro.
Art. 2 – Denominazione e Sede
L’Associazione è denominata “Associazione Nazionale Dopolavoro
Ferroviario” ovvero, in forma abbreviata, “DLF Nazionale”.
L’Associazione ha lo propria sede legale in Roma, Via Bari, 20.
Art. 3 – Scopo e finalità
L’Associazione ha lo scopo di promuovere, gestire e coordinare
attività culturali, formative, ricreative, di turismo sociale, sportive
dilettantistiche, sociali ed assistenziali sia direttamente che mediante
le Associazioni DLF aderenti al proficuo impiego del tempo libero dei
soci. Nel perseguimento delle sue attività l’Associazione è impegnata
a promuovere l’immagine, il ruolo e lo conoscenza del mondo
ferroviario in tutti i suoi aspetti.
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, l’Associazione DLF curerà
anche le attività promosse dalle Società del Gruppo FS o derivanti da
accordi siglati con le Organizzazioni sindacali stipulanti il Contratto
Aziendale di Gruppo e Accordo di Confluenza 16.4.2003 volte alla
realizzazione di un benessere aggiuntivo per i dipendenti delle Società
stesse, per i pensionati e per i rispettivi componenti il nucleo
familiare.
Art. 4 – Gestione dell’attività
L’Associazione Nazionale DLF opera nell’ambito della disciplina
prevista dal D.lgs. 460/1997.
L’Associazione DLF, che già si avvale del riconoscimento del Ministero
dell’Interno con l’inserimento nell’apposito elenco degli enti
assistenziali, richiederà l’iscrizione al Registro Nazionale delle
Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.
L’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario potrà, per il
conseguimento delle finalità istituzionali, stipulare convenzioni ed
accordi e/o costituire società o partecipare alle stesse
subordinatamente alla condizione di detenerne il controllo, in
conformità a quanto previsto al successivo art. 22, punto 1, lettera b).
Art. 5 – Entrate e patrimonio dell’Associazione DLF
Le entrate dell’Associazione Nazionale DLF sono costituite:
- da eventuali avanzi di riserva costituiti con le eccedenze del
bilancio nazionale; - da eventuali contributi e liberalità nei limiti di legge che
pervengono all’Associazione Nazionale DLF da chiunque ed a
qualsiasi titolo purché non in contrasto con i fini istituzionali
della medesima; - dalla quota parte delle quote sociali secondo la ripartizione
stabilita dal Consiglio Nazionale e dal contributo delle società del
Gruppo FS stabilito annualmente in misura non inferiore all’1,2
per mille del monte salario complessivo; - da eventuali altri contributi delle Società del Gruppo FS S.p.A.
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo
sociale.
Il patrimonio dell’Associazione Nazionale DLF è costituito:
· dai beni immobili e mobili di proprietà nonché dalle attività
finanziarie al netto delle passività esistenti;
· dal patrimonio devoluto dalle Associazioni aderenti in caso di
loro scioglimento per qualunque causa.
Art. 6 – Beni in dotazione
Per l’esercizio degli scopi e delle finalità di cui all’art. 3 del presente
Statuto e per le ulteriori attività previste nello stesso articolo,
l’Associazione Nazionale DLF utilizza anche beni immobili di proprietà
delle Società del Gruppo FS e di ulteriori soggetti che destinino a tale
scopo il loro patrimonio sulla base di specifici contratti.
Art. 7 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno. Il termine di presentazione del progetto di bilancio di
previsione da parte degli organi esecutivi è fissato al 15 novembre
dell’anno che precede quello di competenza ed il termine di
approvazione è fissato al 30 novembre.
Il termine di presentazione del progetto di bilancio consuntivo da
parte degli organi esecutivi è fissato al 15 maggio dell’anno
successivo a quello di competenza ed il termine di approvazione è
fissato al 31 maggio.
Il regime contabile dell’Associazione è soggetto alle regole previste
dal D.lgs.4 dicembre 1997 n. 460, e dalla legge 383 del 7 dicembre
2000.
Art. 8 – Soci
Sono soci dell’Associazione Nazionale DLF i Soci Fondatori di cui
all’art. 1, e, in quanto ammesse, secondo quanto previsto al
successivo articolo 9, le Associazioni territoriali DLF, cui aderiscono i
dipendenti in servizio ed in quiescenza delle Società del Gruppo FS e
l’Associazione Frequentatori DLF, cui aderiscono i componenti del
nucleo familiare (coniuge, figli e genitori) dei suddetti dipendenti o ex
dipendenti nonché altri soggetti, non appartenenti alle categorie sopra
indicate, che cooperino al conseguimento delle finalità istituzionali.
L’Associazione Nazionale DLF potrà ammettere fra i propri soci
associazioni diverse da quelle indicate al comma precedente purché
perseguano le medesime finalità e ne condividano lo scopo.
I soci partecipano all’attività associativa secondo le norme del
presente Statuto e dei Regolamenti.
Ciascuna Associazione DLF è rappresentata dal proprio Presidente,
salvo quanto previsto negli articoli successivi del presente Statuto.
Art. 9 – Diritti e doveri dei soci
La qualità di socio si acquista con l’adesione all’Associazione
Nazionale DLF. Detta adesione deve essere deliberata dal Consiglio
Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale.
Le Associazioni aderenti partecipano alla vita dell’Associazione
Nazionale DLF e alle consultazioni elettorali secondo le disposizioni
del presente Statuto e del relativo Regolamento.
Le Associazioni aderenti devono osservare lo Statuto, i Regolamenti e
le deliberazioni degli Organi dell’Associazione Nazionale DLF
esercitanti le rispettive competenze statutarie, nonché provvedere al
versamento annuale dei corrispettivi e delle quote associative di cui al
successivo punto d) dell’art. 16 con le modalità e le misure stabilite
dal Consiglio Nazionale.
L’Associazione Nazionale DLF ha la facoltà di eseguire verifiche
amministrative e patrimoniali sulle Associazioni aderenti. Su richiesta
di almeno una delle parti istitutive (almeno tre soci per la parte
sindacale) vengono automaticamente attivate, mediante il ricorso alle
competenti strutture del Gruppo FS, procedure di audit sulle
Associazioni aderenti e sulle società da quest’ultime controllate.
L’Associazione Nazionale DLF provvede inoltre alla stampa delle
“tessere DLF” dei soci delle Associazioni aderenti.
Art. 10 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i soci
All’Associazione aderente colpevole di trasgressione presente Statuto
sono inflitte le seguenti sanzioni: - richiamo scritto per trasgressioni di lieve entità alle norme
statutarie, regolamentari o alle disposizioni emanate dagli
Organi dell’Associazione Nazionale DLF e per comportamenti
non corretti nei rapporti con altre Associazioni aderenti; - sospensione di ogni forma di contributo per un periodo di mesi
6, in caso di recidiva entro un anno nelle infrazioni di cui al
precedente paragrafo, per le quali sia stato comminato il
richiamo scritto; - nomina di un commissario ad acta, per un periodo di 6 mesi,
salvo eventuale proroga, allo scopo di ripristinare il normale
andamento gestionale dell’Associazione, in caso di
comportamento omissivo o per il mancato perseguimento degli
obiettivi statuari e/o comportamenti che possano ledere
l’immagine dell’Associazione DLF. Per il periodo considerato il
commissario assume i poteri del Presidente e del Consiglio
Direttivo dell’Associazione aderente. Il commissario ad acta può
essere nominato anche in caso di accertate violazioni del
Regolamento Amministrativo e/o delle Direttive dell’Organismo
di Vigilanza; - nomina di un commissario e decadenza degli Organi eletti
dell’Associazione DLF aderente per gravi violazioni delle norme
statutarie, regolamentari e per ripetute inosservanze delle
direttive dell’Associazione Nazionale DLF nonché per atti e
comportamenti che hanno pregiudicato l’immagine ed il
prestigio dell’Associazione Nazionale DLF e delle Associazioni
DLF aderenti. Il commissario può nominare un vice commissario,
assume i poteri del Presidente e del Consiglio Direttivo, provvede
a convocare l’Assemblea dei soci che delibera le nuove elezioni
secondo le modalità ed i tempi del regolamento nazionale; - esclusione dall’Associazione nazionale DLF per il mancato
rispetto degli artt. 3 e 9 del presente Statuto ed in particolar
modo per il perseguimento di finalità diverse da quelle
istituzionali:
Competente a predisporre l’istruttoria ed a proporre le sanzioni di cui
agli ai punti 2-3-4-5 è il Collegio Nazionale dei Probiviri. Gli Organi
dell’Associazione Nazionale DLF competenti ad emanare le sanzioni
sono:
· il Presidente per le mancanze di cui al punto 1;
· la Giunta Nazionale per le mancanze di cui ai punti 2 e 3;
· il Consiglio Nazionale per le mancanze di cui ai punti 4 e 5.
Contro i provvedimenti di cui ai punti 2 e 3 è ammesso il ricorso entro
30 giorni al Consiglio Nazionale; contro i provvedimenti di cui ai punti
4 e 5 è ammesso ricorso entro 30 giorni all’Assemblea Generale.
Le deliberazioni sanzionatorie debbono obbligatoriamente contenere
le motivazioni: Il Presidente dell’Associazione aderente deve ricevere
preventiva notifica dell’addebito ed entro 10 giorni può fornire
eventuali giustificazioni.
Art. 11 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i componenti gli
Organi
I Componenti degli Organi dell’Associazione Nazionale DLF che,
nell’esercizio delle loro funzioni e competenze, si rendono
responsabili di inadempienze ai doveri statutari, di trasgressione alle
norme dello statuto o di irregolarità nella gestione delle attività di
pertinenza, sono passibili di decadenza dalla carica rivestita, fatto
salvo l’obbligo del risarcimento di eventuali danni arrecati connessi
alle inadempienze, trasgressioni o irregolarità.
La decisione della sanzione viene assunta su proposta del Collegio dei
Probiviri, con delibera del Consiglio Nazionale dell’Associazione DLF
assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio. Le delibere in
materia di sanzioni devono essere adeguatamente motivate.
Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso il ricorso
all’Assemblea generale entro 30 giorni dalla notifica dalla
comunicazione. Gli interessati hanno diritto di essere personalmente
sentiti nel merito ai fini della legittimità dell’istruzione del
provvedimento di decadenza e di prendere visione delle contestazioni.
Art. 12 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione DLF:
· l’Assemblea Generale;
· il Consiglio Nazionale;
· la Giunta Nazionale;
· il Presidente Nazionale;
· il Direttore Amministrativo;
· il Collegio Nazionale dei Sindaci;
· il Collegio Nazionale dei Probiviri.
Art. 13 – Cariche sociali
Tutte le cariche sociali previste nel presente Statuto sono ricoperte dai
rappresentanti dei Soci Fondatori e dai Soci Effettivi delle Associazioni
DLF territoriali. La stessa carica non può essere ricoperta per più di
due mandati consecutivi.
Le cariche associative sono incompatibili con le cariche all’interno
delle società strumentali di proprietà o controllate dalle Associazioni
DLF territoriali e/o dall’Associazione Nazionale DLF.
Con riferimento al precedente comma, eventuali eccezioni dovranno
essere deliberate dal Consiglio Nazionale con parere motivato e
assunte a maggioranza qualificata sentito il parere dell’Organismo di
Vigilanza.
Art. 14 – Assemblea Generale del DLF
L’Assemblea Generale del DLF Nazionale è costituita:
· dai Soci Fondatori di cui all’art. 1, che partecipano con un
rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante
il Contratto Aziendale di Gruppo 16.4.2003 e con un numero di
rappresentanti delle Società del Gruppo FS pari al totale dei
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali;
· dai soci aderenti di cui all’art. 8;
· dai membri della Giunta Nazionale.
Ciascuna Associazione aderente partecipa con il proprio Presidente o
con altro delegato eletto dal Consiglio Direttivo della stessa fra i
propri componenti. Qualora il Presidente partecipi all’Assemblea
Generale in altra veste, il Consiglio Direttivo elegge un altro
rappresentante.
L’Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, quando sia
presente oltre lo metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei partecipanti. L’Assemblea Generale decide a
maggioranza assoluta degli aventi diritto sui ricorsi disciplinari nei
casi previsti dal presente Statuto. L’Assemblea Generale è convocata
dalla Giunta Nazionale nella persona del suo Presidente, che è
chiamato a presiederla, almeno due volte l’anno, per: - approvare il bilancio preventivo del DLF;
- approvare il bilancio consuntivo del DLF;
- approvare in corso d’anno le variazioni al bilancio proposte dalla
Giunta Nazionale.
La convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data
dello svolgimento a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o
con altro mezzo che garantisca l’avvenuta notificazione.
Art. 15 – Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è investito di compiti di indirizzo,
coordinamento, e programmazione generale per il raggiungimento dei
fini istituzionali. Esso è composto di 45 membri effettivi delle
Associazioni Territoriali aderenti eletti dai Consiglieri delle
Associazioni DLF stesse. La composizione delle liste nazionali per
l’elezione dei componenti di cui al primo punto sopra indicato dovrà
prevedere almeno il 70% dei Consiglieri eletti in primo grado nelle
Associazioni DLF territoriali.
Il Consiglio Nazionale dura in carica quattro anni. I compiti ad esso
attribuiti sono:
a. esaminare e approvare su proposta della Giunta Nazionale i piani
annuali e pluriennali;
b. eleggere la Giunta Nazionale;
c. deliberare, su proposta della Giunta Nazionale, la struttura
nazionale tecnico-amministrativa, il suo organico, i suoi compiti e le
sue funzionalità;
d. stabilire le quote associative annue dei soci delle Associazioni
aderenti e la loro ripartizione su proposta della Giunta Nazionale,
garantendo alle Associazioni aderenti una quota non inferiore al 60%;
e. determinare, su proposta della Giunta Nazionale, la ripartizione dei
contributi corrisposti dalle Società del Gruppo FS;
f. deliberare, su proposta della Giunta Nazionale, la costituzione, le
modifiche di giurisdizione, gli accorpamenti e lo scioglimento delle
Associazioni aderenti;
g. approvare, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, la nomina del
Direttore Amministrativo;
h. assolvere i compiti di cui ai punti 4 e 5 dell’art. 10;
i. deliberare a maggioranza la decadenza dalla carica rivestita dei
componenti degli Organi associativi nazionali secondo quanto previsto
dall’art. 11 del presente Statuto;
j. deliberare su proposta del Presidente, il conferimento da parte di
un’Associazione DLF territoriale della tessera vitalizia di “Socio
onorario” a persone che si sono distinte per la loro opera a favore del
DLF e per le loro iniziative in materie relative alle attività istituzionali
del Dopolavoro Ferroviario.
k. emanare il Regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni
delle Associazioni DLF territoriali.
Il Consiglio Nazionale può indire, per orientamenti e scelte
particolarmente significative per l’Associazione, il convegno nazionale
di tutti i Consigli Direttivi delle Associazioni aderenti.
Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente della Giunta
Nazionale ed in assenza e/o per impedimento del Vice Presidente di
origine elettiva più anziano.
Il Consiglio Nazionale è convocato, almeno due volte l’anno, dal
Presidente su proposta della Giunta Nazionale o da almeno un terzo
dei membri del Consiglio che ne facciano richiesta, specificandone
l’ordine del giorno. Le sedute sono valide quando vi partecipa lo metà
più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei presenti, salvo i casi
di ricorso nelle materie disciplinari, nel qual caso lo decisione è
assunta a maggioranza dei componenti dell’Organo. I componenti del
Consiglio Nazionale che, senza giustificato motivo, non intervengano
a tre riunioni consecutive, vengono dichiarati decaduti dal Consiglio
Nazionale stesso che provvede al reintegro attingendo alle medesime
liste da cui provenivano i decaduti.
Art. 16 – La Giunta Nazionale
La Giunta Nazionale, nell’ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio
Nazionale, è investita dei poteri necessari per la realizzazione degli
scopi dell’Associazione.
La Giunta Nazionale si riunisce almeno una volta al mese ed è
convocata dal Presidente. La Giunta è regolarmente costituita quando
è presente la maggioranza dei suoi membri. Essa delibera a
maggioranza dei presenti. Delle riunioni della Giunta è redatto
verbale.
La Giunta Nazionale è composta da tredici componenti eletti dal
Consiglio Nazionale fra cui tre indicati del Gruppo FS. I membri eletti
dalla Giunta Nazionale che, senza giustificato motivo, non
intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti
dal Consiglio Nazionale che provvede al reintegro attingendo dai primi
non eletti delle liste di riferimento.
La Giunta Nazionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, il
Segretario, e tre Vice Presidenti, di cui uno fra i componenti indicati
dal Gruppo FS, ai quali vengono assegnati compiti operativi. La Giunta
può attribuire incarichi specifici agli altri componenti in relazione ai
compiti e ai poteri individuati nel presente articolo.
Il Presidente, i tre Vice Presidenti ed il Segretario della Giunta
costituiscono l’Ufficio di Presidenza. L’Ufficio di Presidenza svolge una
funzione propositiva e consultiva e può assumere decisioni su materie
delegate dalla Giunta Nazionale.
Il Vice Presidente rappresentante del Gruppo FS ha il compito di:
· cooperare alla predisposizione del piano programmatico annuale
delle attività dell’Associazione Nazionale DLF sostenute con il
contributo del Gruppo FS;
· esprimere parere obbligatorio sulla destinazione dei contributi
del Gruppo FS;
· presentare, per le attività di cui al secondo capoverso dell’art. 3,
sostenute con i contributi del Gruppo FS di cui al punto d)
dell’art. 5, il piano programmatico annuale, verificandone
l’attuazione attraverso l’esercizio di un parere obbligatorio e
vincolante sulla gestione del programma stesso al fine di
garantirne la conformità alla volontà del Gruppo FS.
La Giunta Nazionale è investita dei poteri per la gestione
dell’Associazione ed in particolare:
a. coordina e sviluppa le attività dell’Associazione a livello nazionale
nel quadro delle direttive e delle decisioni dell’Assemblea generale e
del Consiglio Nazionale;
b. propone il progetto di bilancio di previsione di sua competenza con
la ripartizione degli stanziamenti per capitolo di spesa. Propone
inoltre eventuali variazioni al bilancio stesso. Propone il progetto di
bilancio consuntivo;
c. propone la ripartizione dei fondi sulla base dei criteri obiettivi alle
Associazioni DLF aderenti;
d. delibera sugli impegni di spesa dell’Associazione per quanto di
competenza;
e. controlla e verifica l’attività e gli investimenti effettuati con i fondi
inviati alle Associazioni aderenti, in relazione a quanto previsto
dall’art. 3, nonché ai programmi ed agli indirizzi generali espressi dal
Consiglio Nazionale;
f. promuove e gestisce le manifestazioni nazionali, con attribuzione al
proprio interno di specifiche competenze o affidandole alle
Associazioni DLF aderenti;
g. stipula con il Gruppo FS apposite intese per la realizzazione delle
attività come da art. 3, comma 2;
h. emana le norme applicative dei Regolamenti per singole attività
istituzionali nazionali;
i. coordina ed indirizza le iniziative di competenza e degli Organi delle
singole Associazioni aderenti per la realizzazione di programmi
nazionali;
j. cura sul piano nazionale ed internazionale i rapporti con le
istituzioni, enti, organismi, associazioni e federazioni che esplicano
attività analoghe a quelle del DLF;
k. propone la quota di iscrizione annuale e la sua ripartizione;
l. propone al Consiglio Nazionale le modifiche di giurisdizione
territoriale delle Associazioni aderenti;
m. in caso di scioglimento di una o più Associazioni aderenti può
proporre al Consiglio Nazionale la costituzione di una nuova
Associazione con medesime caratteristiche territoriali;
n. dirime le controversie insorte tra le Associazioni aderenti;
o. propone al Consiglio l’acquisto, il comodato, la locazione e
l’alienazione dei beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri di
proprietà dell’Associazione Nazionale DLF;
p. assolve i compiti di cui ai punti 2 e 3 dell’art. 10;
q. convoca l’Assemblea Generale.
La Giunta Nazionale, inoltre, adotta il modello di organizzazione,
gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Elegge,
inoltre, uno dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, di cui all’art.
22, punto 2.
Art. 17 – Il Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale ha lo rappresentanza legale e istituzionale
dell’Associazione. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea
Generale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale fissandone
l’ordine del giorno.
Egli da attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea Generale, del
Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale.
Richiede alle competenti strutture del Gruppo FS, su richiesta di
almeno una delle parti istitutive (tre soci fondatori per lo parte
sindacale), le procedure audit previste al precedente articolo 9.
Può conferire deleghe sulle sue competenze nell’ambito della Giunta
Nazionale ai Consiglieri con funzioni di Vice Presidente o in casi
particolari a singoli componenti della Giunta Nazionale.
Il Presidente nazionale rimane in carica 4 anni o comunque fino
all’elezione del suo successore da parte della Giunta Nazionale. E’
possibile l’elezione per non più di due mandati consecutivi.
Il Vice Presidente anziano, di origine elettiva, esercita funzioni vicarie
nei casi di assenza o impedimento del Presidente.
Art. 18 – Il Direttore Amministrativo
Il Direttore Amministrativo è responsabile delle funzioni contabili,
amministrative ed organizzative della sede nazionale, nonché
l’esecuzione dei provvedimenti deliberati dell’Associazione, comprese
le procedure per l’audit di cui al precedente art. 9.
Il Direttore Amministrativo ha, inoltre, il compito di assistere il
Presidente Nazionale, la Giunta Nazionale ed il Consiglio Nazionale
nelle loro funzioni e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di
Giunta e di Consiglio Nazionale. Intrattiene le relazioni amministrative
con le altre strutture amministrative delle Associazioni DLF aderenti.
Art. 19 – Il Collegio Nazionale dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno
nominato dal Gruppo FS con funzioni di Presidente, e da due
supplenti.
La carica del Sindaco è incompatibile con ogni altra carica in seno
all’Associazione DLF a tutti i livelli.
Il Collegio Nazionale dei Sindaci è nominato dall’Assemblea dei Soci
su indicazione dei Soci Fondatori e dura in carica quattro anni.
Il Collegio Nazionale dei Sindaci esercita il controllo sulla gestione
finanziaria dell’Associazione, verifica l’esattezza e lo corretta tenuta
dei libri, delle scritture contabili attraverso controlli periodici, richieste
di atti e notizie riguardanti la gestione stessa. Esamina il bilancio
preventivo ed il bilancio consuntivo, redige relazioni illustrative per il
Presidente Nazionale, la Giunta Nazionale ed il Collegio Nazionale.
Il Collegio Nazionale dei Sindaci partecipa per il tramite dei suoi
componenti effettivi alle riunioni dell’Assemblea Generale e del
Consiglio Nazionale senza diritto di voto.
Il Presidente partecipa alle riunioni della Giunta Nazionale senza
diritto di voto.
Il Collegio redige verbali di tutte le proprie riunioni e delle decisioni
che adotta, che vengono trascritte nel libro dei verbali del Collegio dei
Sindaci.
Ove, senza giustificato motivo, i componenti effettivi del Collegio non
partecipino a tre riunioni consecutive dell’Organo sono dichiarati
decaduti dall’Assemblea dei Soci e sostituiti con le procedure di cui ai
primi tre commi del presente articolo.
Art. 20 – Collegio Nazionale dei Probiviri
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri
effettivi, uno dei quali nominato dal Gruppo FS, e da due supplenti.
Escluso il membro di nomina FS, gli altri componenti del Collegio sono
nominati, tra i soci effettivi, dall’Assemblea dei Soci su indicazione dei
Soci Fondatori.
Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente tra i membri nominati
dall’Assemblea dei Soci.
Il Collegio svolge le funzioni disciplinari stabilite dal presente Statuto
e da quello delle Associazioni DLF aderenti. Partecipa senza diritto di
voto all’Assemblea Generale ed al Consiglio Nazionale. Il Presidente
del Collegio partecipa alla Giunta Nazionale senza diritto di voto.
Ove, senza giustificato motivo, i componenti effettivi del Collegio non
partecipino a tre riunioni consecutive dell’ organo sono dichiarasti
decaduti dall’Assemblea dei Soci e reintegrati con le procedure di cui
ai primi due commi del presente articolo.
Art. 21 – Struttura tecnico-amministrativa
Per lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi, gestionali e di
funzionamento, l’Associazione si avvale di un’idonea struttura
tecnico-amministrativa con competenze e funzioni definite dal
Consiglio Nazionale in apposito regolamento da approvare nella prima
riunione dell’Organismo.
A capo della struttura è preposto il Direttore Amministrativo.
Art. 22 – Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza ha competenza sia sulla Associazione
Nazionale DLF che sulle Associazioni DLF Territoriali e svolge una
duplice funzione così come articolata nei successivi punti 1 e 2 anche
avvalendosi delle strutture di audit del Gruppo FS.
Dura in carica quattro anni. - Per lo svolgimento delle funzioni sotto elencate alle lettere a), b), c),
d), e), f), g), h) ed i) l’Organismo di Vigilanza è composto in modo
paritetico da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il Contratto
Aziendale di Gruppo e Accordo di Confluenza 16.4.2003 e da
rappresentanti delle Società del Gruppo FS.
E’ nominato dai Soci Fondatori. Elegge al suo interno il Presidente tra i
rappresentanti del Gruppo FS.
L’Organismo svolge le seguenti funzioni:
a. controlla che l’utilizzo dei contributi elargiti dal Gruppo FS vengano
utilizzati per le finalità istituzionali;
b. formula pareri obbligatori e vincolanti sulla costituzione delle
società commerciali o sulla partecipazione alle stesse;
c. nomina i Collegi dei Sindaci a livello Regionale/ex Compartimentale;
d. vigila in genere sulla osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
e. esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto e/o
che gli viene affidata anche di volta in volta dai Soci Fondatori;
f. adotta i provvedimenti di commissariamento di cui all’art. 29;
g. formula il parere di cui all’art. 13, ultimo comma;
h. vigila sulla corretta applicazione del Regolamento di esecuzione;
i. esprime proprie valutazioni sulle modifiche allo Statuto-tipo delle
Associazioni territoriali. - Oltre alle predette funzioni, l’Organismo di Vigilanza svolge le
funzioni e le attività previste dal d. 19s. n. 231/2001, anche
avvalendosi delle strutture di audit del Gruppo FS.
In tal caso, l’Organismo è composto da tre componenti, uno eletto
dalla Giunta Nazionale, uno nominato dal Gruppo FS ed il terzo,
esterno al DLF, individuato di comune accordo dai Soci Fondatori in
base a requisiti di competenza e di professionalità.
Ai fini dello svolgimento delle funzioni e attività di cui al presente
punto 2, l’Organismo di Vigilanza, nella propria autonomia, stabilisce
le modalità del proprio funzionamento.
Art. 23 – Collegio dei Sindaci regionale e/o ex
Compartimentale
Il Collegio dei Sindaci Regionale e/o ex Compartimentale è composto
da cinque componenti effettivi e due supplenti. La nomina dei Sindaci
nell’ambito regionale è effettuata dall’Organismo di Vigilanza. In ogni
Regione/ex Compartimento saranno nominati quattro Sindaci effettivi
secondo la rappresentatività delle liste che hanno partecipato alle
elezioni. Il quinto componente è indicato al medesimo Organismo, da
parte del Gruppo FS per assumere la carica di Presidente.
Il Collegio dei Sindaci Regionale e/o ex Compartimentale ha sede nei
locali dell’Associazione Territoriale DLF con maggior numero di soci
effettivi nell’ambito geografico di riferimento.
Dura in carica quattro anni.Il Collegio dei Sindaci:
· esprime pareri sui bilanci preventivi e consuntivi delle
Associazioni Territoriali;
· esprime un primo parere sulla costituzione e/o partecipazione
delle Associazioni DLF Territoriali a società strumentali;
· vigila sul regolare andamento contabile-amministrativo delle
Associazioni DLF di competenza;
· esercita il potere di controllo di quanto stabilito nel Regolamento
di Contabilità.
Art. 24 – Coordinamento Regionale e/o ex
Compartimentale
Per ciascuna regione con almeno tre Associazioni DLF Territoriali sono
costituiti dei Coordinamenti Regionali/ex Compartimentali. Le
Associazioni DLF Territoriali insistenti nella medesima regione, nel
caso in cui siano in numero inferiore a tre, possono decidere di
confluire nel Coordinamento Regionale limitrofo, sulla base di
decisione assunta a maggioranza tra tutti i Consiglieri delle
Associazioni interessate e ratificata dal Consiglio Nazionale. Parimenti
sono accorpate le Associazioni aderenti prive di base territoriale
ovvero con base territoriale multi regionale.
Il Coordinamento Regionale/ex Compartimentale propone le attività
regionali delle Associazioni DLF alla Sede Nazionale per l’attribuzione
delle risorse.
Esso ha sede nella città ove si trova l’Associazione aderente col
maggior numero di Soci Effettivi, tra quelle costituite nell’ambito di
competenza, su base territoriale.
Ciascun Coordinamento Regionale/ex Compartimentale è composto
dai Presidenti delle Associazioni aderenti incidenti sul territorio o a
questo accorpate.
Il Presidente del Coordinamento è il Presidente della Associazione
aderente col maggior numero di Soci Effettivi, tra quelle costituite
nell’ambito di competenza, su base territoriale.
Il Presidente convoca e presiede il Coordinamento ed esercita le
competenze che gli sono affidate dal Coordinamento stesso nei
rapporti con l’Associazione Nazionale DLF, con le istituzioni, con le
altre associazioni del tempo libero e con terzi a livello regionale e
interregionale.
Compito del Coordinamento Regionale/ex Compartimentale è quello
di assicurare la collaborazione e l’intesa fra le Associazioni al fine di
favorire l’erogazione ai soci di servizi omogenei.
Per la sua attività esso si avvale della collaborazione della struttura
tecnico-amministrativa messa a disposizione dall’Associazione col
maggior numero di Soci Effettivi, tra quelle costituite nell’ambito di
competenza.
Art. 25 – Associazioni aderenti ripartite per regione
Ai fini del requisito di cui agli artt. 8 e 9, alla data dell’approvazione
del presente Statuto devono considerarsi soci aderenti tutte le 111
Associazioni, di seguito elencate, formate dai ferrovieri in servizio ed
in quiescenza nonché l’Associazione Nazionale dei Frequentatori DLF
che aderisce condividendone gli scopi e le finalità:
· Piemonte (9): Torino – Alessandria – Asti – Bussoleno – Chivasso
– Cuneo – Novara – Novi Ligure – Domodossola;
· Val d’Aosta (1): Aosta;
· Lombardia (9): Milano – Bergamo – Brescia – Cremona – Gallarate
- Pavia – Voghera – Lecco – Mantova;
· Veneto (8): Venezia – Verona – Vicenza – Padova – Treviso –
Belluno – Portogruaro – Rovigo;
· Friuli Venezia Giulia (4): Isontino – Udine – Trieste – Pordenone;
· Trentino Alto Adige (3): Bolzano – Trento – Valle Isarco e
Pusteria;
· Emilia Romagna (8): Bologna – Modena – Parma – Piacenza –
Faenza – Ravenna – Ferrara – Rimini;
· Liguria (6): Genova – Savona – Ventimiglia – Chiavari – Albenga –
La Spezia;
· Toscana (12): Firenze – Arezzo – Chiusi – Empoli – Livorno –
Lucca – Pisa – Grosseto – Viareggio – Pistoia – Siena – Cecina;
· Lazio (7): Roma – Frosinone – Civitavecchia – Orte – Cassino –
Formia – Viterbo;
· Marche (5): Ancona – Fabriano – Falconara – S. Benedetto del
Tronto – Civitanova Marche;
· Umbria (3): Perugia – Foligno – Terni;
· Abruzzo (4): Pescara – L’Aquila – Sulmona – Avezzano;
· Campania (6): Agropoli – Napoli – Benevento – Salerno – Caserta - Sapri;
· Calabria (7): Reggio Calabria – Villa S. Giovanni – Lamezia Terme - Crotone – Cosenza – Catanzaro – Paola;
· Sicilia (6): Palermo – Messina – Catania – Siracusa – Caltanissetta - Trapani;
· Sardegna (4): Cagliari – Olbia – Oristano – Sassari;
· Puglia (7): Bari – Barletta – Foggia – Brindisi – Gioia del Colle –
Lecce – Taranto;
· Molise (1): Campobasso;
· Basilicata (1): Potenza.
L’eventuale incremento del numero delle Associazioni territoriali sopra
indicato comporta una modifica statutaria, da adottare in conformità a
quanto previsto dal successivo articolo 28.
Art. 26 – Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione si scioglie:
· per concorde volontà del Gruppo FS e delle Organizzazioni
Sindacali stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo e Accordo di
Confluenza 16.4.2003;
· per il venir meno dei presupposti necessari al conseguimento dei
fini sociali.
In caso di scioglimento, i beni di proprietà FS, non regolati da contratti
di locazione, in uso all’Associazione rientrano nella piena disponibilità
delle Società del Gruppo FS; quelli di esclusiva proprietà
dell’Associazione saranno devoluti, secondo indicazione delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo e
Accordo di Confluenza 16.4.2003, a finalità sociali e assistenziali in
favore dei dipendenti delle Società del Gruppo FS nel rispetto di
quanto previsto dalla legge 383/2000.
Art. 27 – Regolamenti
I Regolamenti, parte integrante del presente Statuto, disciplinano le
regole di organizzazione interna, di gestione, di amministrazione, di
contabilità e le norme elettorali. Essi sono approvati dall’Assemblea
dei Soci.
Art. 28 – Modifiche dello Statuto
Le modifiche al presente Statuto potranno essere definite secondo
accordi tra il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il
Contratto Aziendale di Gruppo e Accordo di Confluenza 16.4.2003,
sentito il Consiglio Nazionale dell’Associazione e sono approvate
dall’Assemblea dei Soci.
Art. 29 – Commissariamento
Per gravi motivi e comprovata impossibilità di proseguire l’attività
dell’Associazione Nazionale DLF, l’Organismo di Vigilanza decide il
Commissariamento dell’Associazione Nazionale stessa a maggioranza
dei due terzi dei suoi componenti.
Art. 30 – Norma finale
Il presente Statuto è stato redatto sulla base dei poteri conferiti al
Gruppo FS e alle OO.SS. stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo e
Accordo di Confluenza 16.4.2003, di cui all’Atto Costitutivo del 10
maggio 1995 notaio Niccodemo Operamolla in Roma ed in
applicazione dei principi dei D.lgs 460/97 e 383/2000.
Per quanto non espressamente richiamato e previsto dal presente
Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile.
Art. 31 – Entrata in vigore dello Statuto
Il presente Statuto entra in vigore dal 15 luglio 2008.