Lo statuto dipendenti FS

Lo statuto dipendenti FS

Statuto dell’Associazione Nazionale DLF
Approvato dall’Assemblea Generale del DLF Nazionale a Roma il
giorno 1 aprile 2009
Art. 1 – Costituzione
Art. 2 – Denominazione e Sede
Art. 3 – Scopo e finalità
Art. 4 – Gestione dell’attività
Art. 5 – Entrate e patrimonio dell’Associazione DLF
Art. 6 – Beni in dotazione
Art. 7 – Esercizio finanziario
Art. 8 – Soci
Art. 9 – Diritti e doveri dei soci
Art. 10 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i soci
Art. 11 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i componenti gli Organi
Art. 12 – Organi dell’Associazione
Art. 13 – Cariche sociali
Art. 14 – Assemblea Generale del DLF
Art. 15 – Il Consiglio Nazionale
Art. 16 – La Giunta Nazionale
Art. 17 – Il Presidente Nazionale
Art. 18 – Il Direttore Amministrativo
Art. 19 – Il Collegio Nazionale dei Sindaci
Art. 20 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri
Art. 21 – Struttura tecnico-amministrativa
Art. 22 – Organismo di Vigilanza
Art. 23 – Collegio dei Sindaci Regionale e/o ex Compartimentale
Art. 24 – Coordinamento Regionale/ex Compartimentale
Art. 25 – Associazioni aderenti ripartite per regione
Art. 26 – Scioglimento dell’Associazione
Art. 27 – Regolamenti
Art. 28 – Modifiche dello Statuto
Art. 29 – Commissariamento
Art. 30 – Norma finale
Art. 31 – Entrata in vigore dello Statuto
Art. 1 – Costituzione
Il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto
Aziendale di Gruppo e Accordo di Confluenza 16.4.2003, in seguito
definiti Soci Fondatori, in conformità a quanto stabilito dall’art. 11, I.
20 maggio 1970 n. 300 ed in applicazione dell’art. 24 dell’accordo di
Confluenza al CCNL 16 aprile 2003 delle attività ferroviarie,
costituiscono l’Associazione Nazionale DLF alla quale aderiscono le
Associazioni Territoriali DLF i cui soci sono i ferrovieri in servizio ed in
quiescenza. Possono aderire all’Associazione Nazionale DLF altre
Associazioni che perseguano le medesime finalità secondo le norme di
legge e le disposizioni del presente Statuto. L’Associazione è
apartitica, democratica, svolge lo propria attività in forma autonoma e
non ha fini di lucro.
Art. 2 – Denominazione e Sede
L’Associazione è denominata “Associazione Nazionale Dopolavoro
Ferroviario” ovvero, in forma abbreviata, “DLF Nazionale”.
L’Associazione ha lo propria sede legale in Roma, Via Bari, 20.
Art. 3 – Scopo e finalità
L’Associazione ha lo scopo di promuovere, gestire e coordinare
attività culturali, formative, ricreative, di turismo sociale, sportive
dilettantistiche, sociali ed assistenziali sia direttamente che mediante
le Associazioni DLF aderenti al proficuo impiego del tempo libero dei
soci. Nel perseguimento delle sue attività l’Associazione è impegnata
a promuovere l’immagine, il ruolo e lo conoscenza del mondo
ferroviario in tutti i suoi aspetti.
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, l’Associazione DLF curerà
anche le attività promosse dalle Società del Gruppo FS o derivanti da
accordi siglati con le Organizzazioni sindacali stipulanti il Contratto
Aziendale di Gruppo e Accordo di Confluenza 16.4.2003 volte alla
realizzazione di un benessere aggiuntivo per i dipendenti delle Società
stesse, per i pensionati e per i rispettivi componenti il nucleo
familiare.
Art. 4 – Gestione dell’attività
L’Associazione Nazionale DLF opera nell’ambito della disciplina
prevista dal D.lgs. 460/1997.
L’Associazione DLF, che già si avvale del riconoscimento del Ministero
dell’Interno con l’inserimento nell’apposito elenco degli enti
assistenziali, richiederà l’iscrizione al Registro Nazionale delle
Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.
L’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario potrà, per il
conseguimento delle finalità istituzionali, stipulare convenzioni ed
accordi e/o costituire società o partecipare alle stesse
subordinatamente alla condizione di detenerne il controllo, in
conformità a quanto previsto al successivo art. 22, punto 1, lettera b).
Art. 5 – Entrate e patrimonio dell’Associazione DLF
Le entrate dell’Associazione Nazionale DLF sono costituite:

  1. da eventuali avanzi di riserva costituiti con le eccedenze del
    bilancio nazionale;
  2. da eventuali contributi e liberalità nei limiti di legge che
    pervengono all’Associazione Nazionale DLF da chiunque ed a
    qualsiasi titolo purché non in contrasto con i fini istituzionali
    della medesima;
  3. dalla quota parte delle quote sociali secondo la ripartizione
    stabilita dal Consiglio Nazionale e dal contributo delle società del
    Gruppo FS stabilito annualmente in misura non inferiore all’1,2
    per mille del monte salario complessivo;
  4. da eventuali altri contributi delle Società del Gruppo FS S.p.A.
  5. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo
    sociale.
    Il patrimonio dell’Associazione Nazionale DLF è costituito:
    · dai beni immobili e mobili di proprietà nonché dalle attività
    finanziarie al netto delle passività esistenti;
    · dal patrimonio devoluto dalle Associazioni aderenti in caso di
    loro scioglimento per qualunque causa.
    Art. 6 – Beni in dotazione
    Per l’esercizio degli scopi e delle finalità di cui all’art. 3 del presente
    Statuto e per le ulteriori attività previste nello stesso articolo,
    l’Associazione Nazionale DLF utilizza anche beni immobili di proprietà
    delle Società del Gruppo FS e di ulteriori soggetti che destinino a tale
    scopo il loro patrimonio sulla base di specifici contratti.
    Art. 7 – Esercizio finanziario
    L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
    ogni anno. Il termine di presentazione del progetto di bilancio di
    previsione da parte degli organi esecutivi è fissato al 15 novembre
    dell’anno che precede quello di competenza ed il termine di
    approvazione è fissato al 30 novembre.
    Il termine di presentazione del progetto di bilancio consuntivo da
    parte degli organi esecutivi è fissato al 15 maggio dell’anno
    successivo a quello di competenza ed il termine di approvazione è
    fissato al 31 maggio.
    Il regime contabile dell’Associazione è soggetto alle regole previste
    dal D.lgs.4 dicembre 1997 n. 460, e dalla legge 383 del 7 dicembre
    2000.
    Art. 8 – Soci
    Sono soci dell’Associazione Nazionale DLF i Soci Fondatori di cui
    all’art. 1, e, in quanto ammesse, secondo quanto previsto al
    successivo articolo 9, le Associazioni territoriali DLF, cui aderiscono i
    dipendenti in servizio ed in quiescenza delle Società del Gruppo FS e
    l’Associazione Frequentatori DLF, cui aderiscono i componenti del
    nucleo familiare (coniuge, figli e genitori) dei suddetti dipendenti o ex
    dipendenti nonché altri soggetti, non appartenenti alle categorie sopra
    indicate, che cooperino al conseguimento delle finalità istituzionali.
    L’Associazione Nazionale DLF potrà ammettere fra i propri soci
    associazioni diverse da quelle indicate al comma precedente purché
    perseguano le medesime finalità e ne condividano lo scopo.
    I soci partecipano all’attività associativa secondo le norme del
    presente Statuto e dei Regolamenti.
    Ciascuna Associazione DLF è rappresentata dal proprio Presidente,
    salvo quanto previsto negli articoli successivi del presente Statuto.
    Art. 9 – Diritti e doveri dei soci
    La qualità di socio si acquista con l’adesione all’Associazione
    Nazionale DLF. Detta adesione deve essere deliberata dal Consiglio
    Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale.
    Le Associazioni aderenti partecipano alla vita dell’Associazione
    Nazionale DLF e alle consultazioni elettorali secondo le disposizioni
    del presente Statuto e del relativo Regolamento.
    Le Associazioni aderenti devono osservare lo Statuto, i Regolamenti e
    le deliberazioni degli Organi dell’Associazione Nazionale DLF
    esercitanti le rispettive competenze statutarie, nonché provvedere al
    versamento annuale dei corrispettivi e delle quote associative di cui al
    successivo punto d) dell’art. 16 con le modalità e le misure stabilite
    dal Consiglio Nazionale.
    L’Associazione Nazionale DLF ha la facoltà di eseguire verifiche
    amministrative e patrimoniali sulle Associazioni aderenti. Su richiesta
    di almeno una delle parti istitutive (almeno tre soci per la parte
    sindacale) vengono automaticamente attivate, mediante il ricorso alle
    competenti strutture del Gruppo FS, procedure di audit sulle
    Associazioni aderenti e sulle società da quest’ultime controllate.
    L’Associazione Nazionale DLF provvede inoltre alla stampa delle
    “tessere DLF” dei soci delle Associazioni aderenti.
    Art. 10 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i soci
    All’Associazione aderente colpevole di trasgressione presente Statuto
    sono inflitte le seguenti sanzioni:
  6. richiamo scritto per trasgressioni di lieve entità alle norme
    statutarie, regolamentari o alle disposizioni emanate dagli
    Organi dell’Associazione Nazionale DLF e per comportamenti
    non corretti nei rapporti con altre Associazioni aderenti;
  7. sospensione di ogni forma di contributo per un periodo di mesi
    6, in caso di recidiva entro un anno nelle infrazioni di cui al
    precedente paragrafo, per le quali sia stato comminato il
    richiamo scritto;
  8. nomina di un commissario ad acta, per un periodo di 6 mesi,
    salvo eventuale proroga, allo scopo di ripristinare il normale
    andamento gestionale dell’Associazione, in caso di
    comportamento omissivo o per il mancato perseguimento degli
    obiettivi statuari e/o comportamenti che possano ledere
    l’immagine dell’Associazione DLF. Per il periodo considerato il
    commissario assume i poteri del Presidente e del Consiglio
    Direttivo dell’Associazione aderente. Il commissario ad acta può
    essere nominato anche in caso di accertate violazioni del
    Regolamento Amministrativo e/o delle Direttive dell’Organismo
    di Vigilanza;
  9. nomina di un commissario e decadenza degli Organi eletti
    dell’Associazione DLF aderente per gravi violazioni delle norme
    statutarie, regolamentari e per ripetute inosservanze delle
    direttive dell’Associazione Nazionale DLF nonché per atti e
    comportamenti che hanno pregiudicato l’immagine ed il
    prestigio dell’Associazione Nazionale DLF e delle Associazioni
    DLF aderenti. Il commissario può nominare un vice commissario,
    assume i poteri del Presidente e del Consiglio Direttivo, provvede
    a convocare l’Assemblea dei soci che delibera le nuove elezioni
    secondo le modalità ed i tempi del regolamento nazionale;
  10. esclusione dall’Associazione nazionale DLF per il mancato
    rispetto degli artt. 3 e 9 del presente Statuto ed in particolar
    modo per il perseguimento di finalità diverse da quelle
    istituzionali:
    Competente a predisporre l’istruttoria ed a proporre le sanzioni di cui
    agli ai punti 2-3-4-5 è il Collegio Nazionale dei Probiviri. Gli Organi
    dell’Associazione Nazionale DLF competenti ad emanare le sanzioni
    sono:
    · il Presidente per le mancanze di cui al punto 1;
    · la Giunta Nazionale per le mancanze di cui ai punti 2 e 3;
    · il Consiglio Nazionale per le mancanze di cui ai punti 4 e 5.
    Contro i provvedimenti di cui ai punti 2 e 3 è ammesso il ricorso entro
    30 giorni al Consiglio Nazionale; contro i provvedimenti di cui ai punti
    4 e 5 è ammesso ricorso entro 30 giorni all’Assemblea Generale.
    Le deliberazioni sanzionatorie debbono obbligatoriamente contenere
    le motivazioni: Il Presidente dell’Associazione aderente deve ricevere
    preventiva notifica dell’addebito ed entro 10 giorni può fornire
    eventuali giustificazioni.
    Art. 11 – Sanzioni e ricorsi riguardanti i componenti gli
    Organi
    I Componenti degli Organi dell’Associazione Nazionale DLF che,
    nell’esercizio delle loro funzioni e competenze, si rendono
    responsabili di inadempienze ai doveri statutari, di trasgressione alle
    norme dello statuto o di irregolarità nella gestione delle attività di
    pertinenza, sono passibili di decadenza dalla carica rivestita, fatto
    salvo l’obbligo del risarcimento di eventuali danni arrecati connessi
    alle inadempienze, trasgressioni o irregolarità.
    La decisione della sanzione viene assunta su proposta del Collegio dei
    Probiviri, con delibera del Consiglio Nazionale dell’Associazione DLF
    assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio. Le delibere in
    materia di sanzioni devono essere adeguatamente motivate.
    Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso il ricorso
    all’Assemblea generale entro 30 giorni dalla notifica dalla
    comunicazione. Gli interessati hanno diritto di essere personalmente
    sentiti nel merito ai fini della legittimità dell’istruzione del
    provvedimento di decadenza e di prendere visione delle contestazioni.
    Art. 12 – Organi dell’Associazione
    Sono Organi dell’Associazione DLF:
    · l’Assemblea Generale;
    · il Consiglio Nazionale;
    · la Giunta Nazionale;
    · il Presidente Nazionale;
    · il Direttore Amministrativo;
    · il Collegio Nazionale dei Sindaci;
    · il Collegio Nazionale dei Probiviri.
    Art. 13 – Cariche sociali
    Tutte le cariche sociali previste nel presente Statuto sono ricoperte dai
    rappresentanti dei Soci Fondatori e dai Soci Effettivi delle Associazioni
    DLF territoriali. La stessa carica non può essere ricoperta per più di
    due mandati consecutivi.
    Le cariche associative sono incompatibili con le cariche all’interno
    delle società strumentali di proprietà o controllate dalle Associazioni
    DLF territoriali e/o dall’Associazione Nazionale DLF.
    Con riferimento al precedente comma, eventuali eccezioni dovranno
    essere deliberate dal Consiglio Nazionale con parere motivato e
    assunte a maggioranza qualificata sentito il parere dell’Organismo di
    Vigilanza.
    Art. 14 – Assemblea Generale del DLF
    L’Assemblea Generale del DLF Nazionale è costituita:
    · dai Soci Fondatori di cui all’art. 1, che partecipano con un
    rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante
    il Contratto Aziendale di Gruppo 16.4.2003 e con un numero di
    rappresentanti delle Società del Gruppo FS pari al totale dei
    rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali;
    · dai soci aderenti di cui all’art. 8;
    · dai membri della Giunta Nazionale.
    Ciascuna Associazione aderente partecipa con il proprio Presidente o
    con altro delegato eletto dal Consiglio Direttivo della stessa fra i
    propri componenti. Qualora il Presidente partecipi all’Assemblea
    Generale in altra veste, il Consiglio Direttivo elegge un altro
    rappresentante.
    L’Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, quando sia
    presente oltre lo metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque
    sia il numero dei partecipanti. L’Assemblea Generale decide a
    maggioranza assoluta degli aventi diritto sui ricorsi disciplinari nei
    casi previsti dal presente Statuto. L’Assemblea Generale è convocata
    dalla Giunta Nazionale nella persona del suo Presidente, che è
    chiamato a presiederla, almeno due volte l’anno, per:
  11. approvare il bilancio preventivo del DLF;
  12. approvare il bilancio consuntivo del DLF;
  13. approvare in corso d’anno le variazioni al bilancio proposte dalla
    Giunta Nazionale.
    La convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data
    dello svolgimento a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o
    con altro mezzo che garantisca l’avvenuta notificazione.
    Art. 15 – Il Consiglio Nazionale
    Il Consiglio Nazionale è investito di compiti di indirizzo,
    coordinamento, e programmazione generale per il raggiungimento dei
    fini istituzionali. Esso è composto di 45 membri effettivi delle
    Associazioni Territoriali aderenti eletti dai Consiglieri delle
    Associazioni DLF stesse. La composizione delle liste nazionali per
    l’elezione dei componenti di cui al primo punto sopra indicato dovrà
    prevedere almeno il 70% dei Consiglieri eletti in primo grado nelle
    Associazioni DLF territoriali.
    Il Consiglio Nazionale dura in carica quattro anni. I compiti ad esso
    attribuiti sono:
    a. esaminare e approvare su proposta della Giunta Nazionale i piani
    annuali e pluriennali;
    b. eleggere la Giunta Nazionale;
    c. deliberare, su proposta della Giunta Nazionale, la struttura
    nazionale tecnico-amministrativa, il suo organico, i suoi compiti e le
    sue funzionalità;
    d. stabilire le quote associative annue dei soci delle Associazioni
    aderenti e la loro ripartizione su proposta della Giunta Nazionale,
    garantendo alle Associazioni aderenti una quota non inferiore al 60%;
    e. determinare, su proposta della Giunta Nazionale, la ripartizione dei
    contributi corrisposti dalle Società del Gruppo FS;
    f. deliberare, su proposta della Giunta Nazionale, la costituzione, le
    modifiche di giurisdizione, gli accorpamenti e lo scioglimento delle
    Associazioni aderenti;
    g. approvare, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, la nomina del
    Direttore Amministrativo;
    h. assolvere i compiti di cui ai punti 4 e 5 dell’art. 10;
    i. deliberare a maggioranza la decadenza dalla carica rivestita dei
    componenti degli Organi associativi nazionali secondo quanto previsto
    dall’art. 11 del presente Statuto;
    j. deliberare su proposta del Presidente, il conferimento da parte di
    un’Associazione DLF territoriale della tessera vitalizia di “Socio
    onorario” a persone che si sono distinte per la loro opera a favore del
    DLF e per le loro iniziative in materie relative alle attività istituzionali
    del Dopolavoro Ferroviario.
    k. emanare il Regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni
    delle Associazioni DLF territoriali.
    Il Consiglio Nazionale può indire, per orientamenti e scelte
    particolarmente significative per l’Associazione, il convegno nazionale
    di tutti i Consigli Direttivi delle Associazioni aderenti.
    Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente della Giunta
    Nazionale ed in assenza e/o per impedimento del Vice Presidente di
    origine elettiva più anziano.
    Il Consiglio Nazionale è convocato, almeno due volte l’anno, dal
    Presidente su proposta della Giunta Nazionale o da almeno un terzo
    dei membri del Consiglio che ne facciano richiesta, specificandone
    l’ordine del giorno. Le sedute sono valide quando vi partecipa lo metà
    più uno dei Consiglieri.
    Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei presenti, salvo i casi
    di ricorso nelle materie disciplinari, nel qual caso lo decisione è
    assunta a maggioranza dei componenti dell’Organo. I componenti del
    Consiglio Nazionale che, senza giustificato motivo, non intervengano
    a tre riunioni consecutive, vengono dichiarati decaduti dal Consiglio
    Nazionale stesso che provvede al reintegro attingendo alle medesime
    liste da cui provenivano i decaduti.
    Art. 16 – La Giunta Nazionale
    La Giunta Nazionale, nell’ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio
    Nazionale, è investita dei poteri necessari per la realizzazione degli
    scopi dell’Associazione.
    La Giunta Nazionale si riunisce almeno una volta al mese ed è
    convocata dal Presidente. La Giunta è regolarmente costituita quando
    è presente la maggioranza dei suoi membri. Essa delibera a
    maggioranza dei presenti. Delle riunioni della Giunta è redatto
    verbale.
    La Giunta Nazionale è composta da tredici componenti eletti dal
    Consiglio Nazionale fra cui tre indicati del Gruppo FS. I membri eletti
    dalla Giunta Nazionale che, senza giustificato motivo, non
    intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti
    dal Consiglio Nazionale che provvede al reintegro attingendo dai primi
    non eletti delle liste di riferimento.
    La Giunta Nazionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, il
    Segretario, e tre Vice Presidenti, di cui uno fra i componenti indicati
    dal Gruppo FS, ai quali vengono assegnati compiti operativi. La Giunta
    può attribuire incarichi specifici agli altri componenti in relazione ai
    compiti e ai poteri individuati nel presente articolo.
    Il Presidente, i tre Vice Presidenti ed il Segretario della Giunta
    costituiscono l’Ufficio di Presidenza. L’Ufficio di Presidenza svolge una
    funzione propositiva e consultiva e può assumere decisioni su materie
    delegate dalla Giunta Nazionale.
    Il Vice Presidente rappresentante del Gruppo FS ha il compito di:
    · cooperare alla predisposizione del piano programmatico annuale
    delle attività dell’Associazione Nazionale DLF sostenute con il
    contributo del Gruppo FS;
    · esprimere parere obbligatorio sulla destinazione dei contributi
    del Gruppo FS;
    · presentare, per le attività di cui al secondo capoverso dell’art. 3,
    sostenute con i contributi del Gruppo FS di cui al punto d)
    dell’art. 5, il piano programmatico annuale, verificandone
    l’attuazione attraverso l’esercizio di un parere obbligatorio e
    vincolante sulla gestione del programma stesso al fine di
    garantirne la conformità alla volontà del Gruppo FS.
    La Giunta Nazionale è investita dei poteri per la gestione
    dell’Associazione ed in particolare:
    a. coordina e sviluppa le attività dell’Associazione a livello nazionale
    nel quadro delle direttive e delle decisioni dell’Assemblea generale e
    del Consiglio Nazionale;
    b. propone il progetto di bilancio di previsione di sua competenza con
    la ripartizione degli stanziamenti per capitolo di spesa. Propone
    inoltre eventuali variazioni al bilancio stesso. Propone il progetto di
    bilancio consuntivo;
    c. propone la ripartizione dei fondi sulla base dei criteri obiettivi alle
    Associazioni DLF aderenti;
    d. delibera sugli impegni di spesa dell’Associazione per quanto di
    competenza;
    e. controlla e verifica l’attività e gli investimenti effettuati con i fondi
    inviati alle Associazioni aderenti, in relazione a quanto previsto
    dall’art. 3, nonché ai programmi ed agli indirizzi generali espressi dal
    Consiglio Nazionale;
    f. promuove e gestisce le manifestazioni nazionali, con attribuzione al
    proprio interno di specifiche competenze o affidandole alle
    Associazioni DLF aderenti;
    g. stipula con il Gruppo FS apposite intese per la realizzazione delle
    attività come da art. 3, comma 2;
    h. emana le norme applicative dei Regolamenti per singole attività
    istituzionali nazionali;
    i. coordina ed indirizza le iniziative di competenza e degli Organi delle
    singole Associazioni aderenti per la realizzazione di programmi
    nazionali;
    j. cura sul piano nazionale ed internazionale i rapporti con le
    istituzioni, enti, organismi, associazioni e federazioni che esplicano
    attività analoghe a quelle del DLF;
    k. propone la quota di iscrizione annuale e la sua ripartizione;
    l. propone al Consiglio Nazionale le modifiche di giurisdizione
    territoriale delle Associazioni aderenti;
    m. in caso di scioglimento di una o più Associazioni aderenti può
    proporre al Consiglio Nazionale la costituzione di una nuova
    Associazione con medesime caratteristiche territoriali;
    n. dirime le controversie insorte tra le Associazioni aderenti;
    o. propone al Consiglio l’acquisto, il comodato, la locazione e
    l’alienazione dei beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri di
    proprietà dell’Associazione Nazionale DLF;
    p. assolve i compiti di cui ai punti 2 e 3 dell’art. 10;
    q. convoca l’Assemblea Generale.
    La Giunta Nazionale, inoltre, adotta il modello di organizzazione,
    gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Elegge,
    inoltre, uno dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, di cui all’art.
    22, punto 2.
    Art. 17 – Il Presidente Nazionale
    Il Presidente Nazionale ha lo rappresentanza legale e istituzionale
    dell’Associazione. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea
    Generale, del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale fissandone
    l’ordine del giorno.
    Egli da attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea Generale, del
    Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale.
    Richiede alle competenti strutture del Gruppo FS, su richiesta di
    almeno una delle parti istitutive (tre soci fondatori per lo parte
    sindacale), le procedure audit previste al precedente articolo 9.
    Può conferire deleghe sulle sue competenze nell’ambito della Giunta
    Nazionale ai Consiglieri con funzioni di Vice Presidente o in casi
    particolari a singoli componenti della Giunta Nazionale.
    Il Presidente nazionale rimane in carica 4 anni o comunque fino
    all’elezione del suo successore da parte della Giunta Nazionale. E’
    possibile l’elezione per non più di due mandati consecutivi.
    Il Vice Presidente anziano, di origine elettiva, esercita funzioni vicarie
    nei casi di assenza o impedimento del Presidente.
    Art. 18 – Il Direttore Amministrativo
    Il Direttore Amministrativo è responsabile delle funzioni contabili,
    amministrative ed organizzative della sede nazionale, nonché
    l’esecuzione dei provvedimenti deliberati dell’Associazione, comprese
    le procedure per l’audit di cui al precedente art. 9.
    Il Direttore Amministrativo ha, inoltre, il compito di assistere il
    Presidente Nazionale, la Giunta Nazionale ed il Consiglio Nazionale
    nelle loro funzioni e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di
    Giunta e di Consiglio Nazionale. Intrattiene le relazioni amministrative
    con le altre strutture amministrative delle Associazioni DLF aderenti.
    Art. 19 – Il Collegio Nazionale dei Sindaci
    Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno
    nominato dal Gruppo FS con funzioni di Presidente, e da due
    supplenti.
    La carica del Sindaco è incompatibile con ogni altra carica in seno
    all’Associazione DLF a tutti i livelli.
    Il Collegio Nazionale dei Sindaci è nominato dall’Assemblea dei Soci
    su indicazione dei Soci Fondatori e dura in carica quattro anni.
    Il Collegio Nazionale dei Sindaci esercita il controllo sulla gestione
    finanziaria dell’Associazione, verifica l’esattezza e lo corretta tenuta
    dei libri, delle scritture contabili attraverso controlli periodici, richieste
    di atti e notizie riguardanti la gestione stessa. Esamina il bilancio
    preventivo ed il bilancio consuntivo, redige relazioni illustrative per il
    Presidente Nazionale, la Giunta Nazionale ed il Collegio Nazionale.
    Il Collegio Nazionale dei Sindaci partecipa per il tramite dei suoi
    componenti effettivi alle riunioni dell’Assemblea Generale e del
    Consiglio Nazionale senza diritto di voto.
    Il Presidente partecipa alle riunioni della Giunta Nazionale senza
    diritto di voto.
    Il Collegio redige verbali di tutte le proprie riunioni e delle decisioni
    che adotta, che vengono trascritte nel libro dei verbali del Collegio dei
    Sindaci.
    Ove, senza giustificato motivo, i componenti effettivi del Collegio non
    partecipino a tre riunioni consecutive dell’Organo sono dichiarati
    decaduti dall’Assemblea dei Soci e sostituiti con le procedure di cui ai
    primi tre commi del presente articolo.
    Art. 20 – Collegio Nazionale dei Probiviri
    Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri
    effettivi, uno dei quali nominato dal Gruppo FS, e da due supplenti.
    Escluso il membro di nomina FS, gli altri componenti del Collegio sono
    nominati, tra i soci effettivi, dall’Assemblea dei Soci su indicazione dei
    Soci Fondatori.
    Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente tra i membri nominati
    dall’Assemblea dei Soci.
    Il Collegio svolge le funzioni disciplinari stabilite dal presente Statuto
    e da quello delle Associazioni DLF aderenti. Partecipa senza diritto di
    voto all’Assemblea Generale ed al Consiglio Nazionale. Il Presidente
    del Collegio partecipa alla Giunta Nazionale senza diritto di voto.
    Ove, senza giustificato motivo, i componenti effettivi del Collegio non
    partecipino a tre riunioni consecutive dell’ organo sono dichiarasti
    decaduti dall’Assemblea dei Soci e reintegrati con le procedure di cui
    ai primi due commi del presente articolo.
    Art. 21 – Struttura tecnico-amministrativa
    Per lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi, gestionali e di
    funzionamento, l’Associazione si avvale di un’idonea struttura
    tecnico-amministrativa con competenze e funzioni definite dal
    Consiglio Nazionale in apposito regolamento da approvare nella prima
    riunione dell’Organismo.
    A capo della struttura è preposto il Direttore Amministrativo.
    Art. 22 – Organismo di Vigilanza
    L’Organismo di Vigilanza ha competenza sia sulla Associazione
    Nazionale DLF che sulle Associazioni DLF Territoriali e svolge una
    duplice funzione così come articolata nei successivi punti 1 e 2 anche
    avvalendosi delle strutture di audit del Gruppo FS.
    Dura in carica quattro anni.
  14. Per lo svolgimento delle funzioni sotto elencate alle lettere a), b), c),
    d), e), f), g), h) ed i) l’Organismo di Vigilanza è composto in modo
    paritetico da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il Contratto
    Aziendale di Gruppo e Accordo di Confluenza 16.4.2003 e da
    rappresentanti delle Società del Gruppo FS.
    E’ nominato dai Soci Fondatori. Elegge al suo interno il Presidente tra i
    rappresentanti del Gruppo FS.
    L’Organismo svolge le seguenti funzioni:
    a. controlla che l’utilizzo dei contributi elargiti dal Gruppo FS vengano
    utilizzati per le finalità istituzionali;
    b. formula pareri obbligatori e vincolanti sulla costituzione delle
    società commerciali o sulla partecipazione alle stesse;
    c. nomina i Collegi dei Sindaci a livello Regionale/ex Compartimentale;
    d. vigila in genere sulla osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
    e. esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto e/o
    che gli viene affidata anche di volta in volta dai Soci Fondatori;
    f. adotta i provvedimenti di commissariamento di cui all’art. 29;
    g. formula il parere di cui all’art. 13, ultimo comma;
    h. vigila sulla corretta applicazione del Regolamento di esecuzione;
    i. esprime proprie valutazioni sulle modifiche allo Statuto-tipo delle
    Associazioni territoriali.
  15. Oltre alle predette funzioni, l’Organismo di Vigilanza svolge le
    funzioni e le attività previste dal d. 19s. n. 231/2001, anche
    avvalendosi delle strutture di audit del Gruppo FS.
    In tal caso, l’Organismo è composto da tre componenti, uno eletto
    dalla Giunta Nazionale, uno nominato dal Gruppo FS ed il terzo,
    esterno al DLF, individuato di comune accordo dai Soci Fondatori in
    base a requisiti di competenza e di professionalità.
    Ai fini dello svolgimento delle funzioni e attività di cui al presente
    punto 2, l’Organismo di Vigilanza, nella propria autonomia, stabilisce
    le modalità del proprio funzionamento.
    Art. 23 – Collegio dei Sindaci regionale e/o ex
    Compartimentale
    Il Collegio dei Sindaci Regionale e/o ex Compartimentale è composto
    da cinque componenti effettivi e due supplenti. La nomina dei Sindaci
    nell’ambito regionale è effettuata dall’Organismo di Vigilanza. In ogni
    Regione/ex Compartimento saranno nominati quattro Sindaci effettivi
    secondo la rappresentatività delle liste che hanno partecipato alle
    elezioni. Il quinto componente è indicato al medesimo Organismo, da
    parte del Gruppo FS per assumere la carica di Presidente.
    Il Collegio dei Sindaci Regionale e/o ex Compartimentale ha sede nei
    locali dell’Associazione Territoriale DLF con maggior numero di soci
    effettivi nell’ambito geografico di riferimento.
    Dura in carica quattro anni.Il Collegio dei Sindaci:
    · esprime pareri sui bilanci preventivi e consuntivi delle
    Associazioni Territoriali;
    · esprime un primo parere sulla costituzione e/o partecipazione
    delle Associazioni DLF Territoriali a società strumentali;
    · vigila sul regolare andamento contabile-amministrativo delle
    Associazioni DLF di competenza;
    · esercita il potere di controllo di quanto stabilito nel Regolamento
    di Contabilità.
    Art. 24 – Coordinamento Regionale e/o ex
    Compartimentale
    Per ciascuna regione con almeno tre Associazioni DLF Territoriali sono
    costituiti dei Coordinamenti Regionali/ex Compartimentali. Le
    Associazioni DLF Territoriali insistenti nella medesima regione, nel
    caso in cui siano in numero inferiore a tre, possono decidere di
    confluire nel Coordinamento Regionale limitrofo, sulla base di
    decisione assunta a maggioranza tra tutti i Consiglieri delle
    Associazioni interessate e ratificata dal Consiglio Nazionale. Parimenti
    sono accorpate le Associazioni aderenti prive di base territoriale
    ovvero con base territoriale multi regionale.
    Il Coordinamento Regionale/ex Compartimentale propone le attività
    regionali delle Associazioni DLF alla Sede Nazionale per l’attribuzione
    delle risorse.
    Esso ha sede nella città ove si trova l’Associazione aderente col
    maggior numero di Soci Effettivi, tra quelle costituite nell’ambito di
    competenza, su base territoriale.
    Ciascun Coordinamento Regionale/ex Compartimentale è composto
    dai Presidenti delle Associazioni aderenti incidenti sul territorio o a
    questo accorpate.
    Il Presidente del Coordinamento è il Presidente della Associazione
    aderente col maggior numero di Soci Effettivi, tra quelle costituite
    nell’ambito di competenza, su base territoriale.
    Il Presidente convoca e presiede il Coordinamento ed esercita le
    competenze che gli sono affidate dal Coordinamento stesso nei
    rapporti con l’Associazione Nazionale DLF, con le istituzioni, con le
    altre associazioni del tempo libero e con terzi a livello regionale e
    interregionale.
    Compito del Coordinamento Regionale/ex Compartimentale è quello
    di assicurare la collaborazione e l’intesa fra le Associazioni al fine di
    favorire l’erogazione ai soci di servizi omogenei.
    Per la sua attività esso si avvale della collaborazione della struttura
    tecnico-amministrativa messa a disposizione dall’Associazione col
    maggior numero di Soci Effettivi, tra quelle costituite nell’ambito di
    competenza.
    Art. 25 – Associazioni aderenti ripartite per regione
    Ai fini del requisito di cui agli artt. 8 e 9, alla data dell’approvazione
    del presente Statuto devono considerarsi soci aderenti tutte le 111
    Associazioni, di seguito elencate, formate dai ferrovieri in servizio ed
    in quiescenza nonché l’Associazione Nazionale dei Frequentatori DLF
    che aderisce condividendone gli scopi e le finalità:
    · Piemonte (9): Torino – Alessandria – Asti – Bussoleno – Chivasso
    – Cuneo – Novara – Novi Ligure – Domodossola;
    · Val d’Aosta (1): Aosta;
    · Lombardia (9): Milano – Bergamo – Brescia – Cremona – Gallarate
  • Pavia – Voghera – Lecco – Mantova;
    · Veneto (8): Venezia – Verona – Vicenza – Padova – Treviso –
    Belluno – Portogruaro – Rovigo;
    · Friuli Venezia Giulia (4): Isontino – Udine – Trieste – Pordenone;
    · Trentino Alto Adige (3): Bolzano – Trento – Valle Isarco e
    Pusteria;
    · Emilia Romagna (8): Bologna – Modena – Parma – Piacenza –
    Faenza – Ravenna – Ferrara – Rimini;
    · Liguria (6): Genova – Savona – Ventimiglia – Chiavari – Albenga –
    La Spezia;
    · Toscana (12): Firenze – Arezzo – Chiusi – Empoli – Livorno –
    Lucca – Pisa – Grosseto – Viareggio – Pistoia – Siena – Cecina;
    · Lazio (7): Roma – Frosinone – Civitavecchia – Orte – Cassino –
    Formia – Viterbo;
    · Marche (5): Ancona – Fabriano – Falconara – S. Benedetto del
    Tronto – Civitanova Marche;
    · Umbria (3): Perugia – Foligno – Terni;
    · Abruzzo (4): Pescara – L’Aquila – Sulmona – Avezzano;
    · Campania (6): Agropoli – Napoli – Benevento – Salerno – Caserta
  • Sapri;
    · Calabria (7): Reggio Calabria – Villa S. Giovanni – Lamezia Terme
  • Crotone – Cosenza – Catanzaro – Paola;
    · Sicilia (6): Palermo – Messina – Catania – Siracusa – Caltanissetta
  • Trapani;
    · Sardegna (4): Cagliari – Olbia – Oristano – Sassari;
    · Puglia (7): Bari – Barletta – Foggia – Brindisi – Gioia del Colle –
    Lecce – Taranto;
    · Molise (1): Campobasso;
    · Basilicata (1): Potenza.
    L’eventuale incremento del numero delle Associazioni territoriali sopra
    indicato comporta una modifica statutaria, da adottare in conformità a
    quanto previsto dal successivo articolo 28.
    Art. 26 – Scioglimento dell’Associazione
    L’Associazione si scioglie:
    · per concorde volontà del Gruppo FS e delle Organizzazioni
    Sindacali stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo e Accordo di
    Confluenza 16.4.2003;
    · per il venir meno dei presupposti necessari al conseguimento dei
    fini sociali.
    In caso di scioglimento, i beni di proprietà FS, non regolati da contratti
    di locazione, in uso all’Associazione rientrano nella piena disponibilità
    delle Società del Gruppo FS; quelli di esclusiva proprietà
    dell’Associazione saranno devoluti, secondo indicazione delle
    Organizzazioni Sindacali stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo e
    Accordo di Confluenza 16.4.2003, a finalità sociali e assistenziali in
    favore dei dipendenti delle Società del Gruppo FS nel rispetto di
    quanto previsto dalla legge 383/2000.
    Art. 27 – Regolamenti
    I Regolamenti, parte integrante del presente Statuto, disciplinano le
    regole di organizzazione interna, di gestione, di amministrazione, di
    contabilità e le norme elettorali. Essi sono approvati dall’Assemblea
    dei Soci.
    Art. 28 – Modifiche dello Statuto
    Le modifiche al presente Statuto potranno essere definite secondo
    accordi tra il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il
    Contratto Aziendale di Gruppo e Accordo di Confluenza 16.4.2003,
    sentito il Consiglio Nazionale dell’Associazione e sono approvate
    dall’Assemblea dei Soci.
    Art. 29 – Commissariamento
    Per gravi motivi e comprovata impossibilità di proseguire l’attività
    dell’Associazione Nazionale DLF, l’Organismo di Vigilanza decide il
    Commissariamento dell’Associazione Nazionale stessa a maggioranza
    dei due terzi dei suoi componenti.
    Art. 30 – Norma finale
    Il presente Statuto è stato redatto sulla base dei poteri conferiti al
    Gruppo FS e alle OO.SS. stipulanti il Contratto Aziendale di Gruppo e
    Accordo di Confluenza 16.4.2003, di cui all’Atto Costitutivo del 10
    maggio 1995 notaio Niccodemo Operamolla in Roma ed in
    applicazione dei principi dei D.lgs 460/97 e 383/2000.
    Per quanto non espressamente richiamato e previsto dal presente
    Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile.
    Art. 31 – Entrata in vigore dello Statuto
    Il presente Statuto entra in vigore dal 15 luglio 2008.